Art. 3.

      1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Richiami vivi). - 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.
      2. Ogni cacciatore non può impiegare contemporaneamente più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile.
      3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza, rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione da parte di altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma.
      4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di utilizzo e di cessione per l'attività venatoria».